Forse non tutti sanno che…, così inizia una delle pagine più note di un famoso settimanale enigmistico, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica ai sensi dell’art. 4, primo comma, n. 12) dello statuto speciale approvato con legge costituzionale n. 1/1963 e succ. mod. il cui ambito è stato vagliato anche dalla Consulta.
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Manuale di Pianificazione del Territorio con le nuove tecniche
La pianificazione territoriale contemporanea richiede strumenti capaci di governare le trasformazioni del territorio superando la rigidità degli approcci tradizionali. Questo manuale offre una guida teorica e soprattutto operativa alla perequazione urbanistica, o urbanistica “condivisa”, accompagnando il professionista dalla comprensione dei suoi principi fino alla concreta impostazione di un piano perequativo.Attraverso l’analisi di quattro casi reali – Casalecchio di Reno, Reggio Emilia, Cremona e Salerno – il volume mette a confronto tecniche e regole perequative adottate da differenti amministrazioni, per arrivare alla definizione dei primi fondamenti e di un modello operativo per la redazione di un piano perequativo.
Punti di forza del volume Approccio teorico-pratico alla perequazione urbanistica, con analisi dei principi e delle modalità di applicazione sul territorio
Approfondimento di comparti, aree di espansione perequate, compensazione, incentivazione e diritti edificatori
Esempi dedicati all’equa distribuzione dei diritti edificatori
Analisi concreta dei piani perequativi vigenti nei Comuni di Casalecchio di Reno, Reggio Emilia, Cremona e Salerno, con approfondimento delle tecniche e delle regole utilizzate
Indicazioni e criteri per iniziare a redigere un piano perequativo, con un modello operativo dedicato
Approfondimento del PUA in un comparto perequativo
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Contenuti aggiuntivi onlineL’acquisto del volume consente inoltre di accedere a materiali operativi che ne ampliano l’utilità professionale: esempi in formato Word sull’equa distribuzione dei diritti edificatori
modello operativo
esempio di PUA in un comparto perequativo
tavole in PDF degli strumenti urbanistici dei quattro Comuni analizzati Un manuale di 160 pagine dal taglio operativo e interdisciplinare, pensato per trasformare i principi della perequazione urbanistica in criteri, modelli ed esempi concretamente utilizzabili nella pianificazione del territorio.Ciro Iannicelliingegnere libero professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, esercita la professione dal 1990 occupandosi di opere di ingegneria civile, stime e pianificazione territoriale. È iscritto all’Albo nazionale dei CTU e Periti e svolge attività di valutatore immobiliare e di aziende. È referente per la Regione Campania dell’associazione nazionale Tutela Espropri.Per Maggioli ha già pubblicato “La perizia tecnica di beni espropriati per pubblica utilità” e “La redazione dei una consulenza tecnica in ambito penale per reati edilizi urbanistici ed ambientali”.
Ciro Iannicelli | Maggioli Editore 2026
La legge regionale n. 11/2026
Magari questo incipit potrà sembrare fuori luogo per un sito destinato ai professionisti tecnici ma, ad avviso di chi scrive, risulta indispensabile per comprendere la portata della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 16 ottobre 2026, n. 11, recante appunto la “Riforma del governo del territorio”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 30 del 19 ottobre 2026 al Bollettino Ufficiale n. 41 del 14 ottobre 2026 (il cui testo è scaricabile al termine di questo contributo).
La legge, entrata in vigore lo scorso 20 ottobre 2026, si compone di 56 articoli, ripartiti in cinque titoli a loro volta suddivisi in capi.
Titolo I – Oggetto, finalità e principi per il governo del territorio (artt. 1-11)
Il Capo I (ed unico) reca le “Disposizioni Generali” della legge regionale n. 11/2026. Fra gli obiettivi strategici della legge rientrano la priorità al riuso, con prevalenza del recupero e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente rispetto alle nuove costruzioni; il contenimento del consumo di suolo, tramite la limitazione rigida della trasformazione di nuove superfici agricole o naturali; la rigenerazione urbana e territoriale attraverso l’attivazione di interventi coordinati per contrastare il degrado urbanistico, sociale e ambientale, garantendo la restituzione di spazi pubblici alla collettività.
Di particolare rilievo, poi, l’art. 3, che reca una serie di definizioni (e sigle) indispensabili per comprendere la legge. Si va dal “Piano di governo del territorio (PGT): strumento regionale che definisce l’assetto strutturale e strategico di tutto il territorio regionale coordinando l’uso del suolo, la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio” al “Piano paesaggistico regionale (PPR): strumento regionale, oggetto di copianificazione paesaggistica statale, che integra la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione territoriale”, per giungere, infine, al “Piano regolatore comunale (PRC): strumento urbanistico del Comune che stabilisce le regole per la conservazione, valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio comunale nel rispetto della componente strutturale e strategica, degli obiettivi e indirizzi del PGT”.
Titolo II – Forme di governo del territorio (artt. 12-40)
Il Capo I (artt. 12-18) reca le “Disposizioni per il governo del territorio”; il Capo II (artt. 19-24) disciplina la “Pianificazione regionale”; il Capo III (artt. 25-27) disciplina la “Pianificazione intermedia”; il Capo IV (artt. 28-38) disciplina la “Pianificazione comunale”; il Capo V (artt. 39-40), infine, reca il “Coordinamento tra strumenti di pianificazione”.
In primo luogo, sono delineati gli strumenti di pianificazione urbanistica opportunamente suddivisi in:
- livello sovracomunale, affidato alla Regione che mantiene in via esclusiva la funzione di pianificazione territoriale regionale e la gestione del livello intermedio di area vasta.
Gli artt. 22-24, in particolare, disciplinano la formazione del PGT e i procedimenti di variante ed aggiornamento del PGT;
- livello locale, attribuito ai Comuni, con obbligo di revisione e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali sulla base dei nuovi criteri orientati alla sostenibilità.
In tale ambito, quindi, assumono rilievo: l’art. 28 dedicato all’oggetto del PRC, gli artt. 29, 31, 32, 33 dedicati rispettivamente alla formazione del PRC, alle varianti, alla salvaguardia e agli usi temporanei. Si segnala, inoltre, l’art. 34 dedicato ai piani attuativi comunali (PAC), a loro volta suddivisi in PAC di iniziativa pubblica (art. 35) e PAC di iniziativa privata (art. 36).
In secondo luogo, come evidenziato nel sito regionale dedicato allo sportello unico delle attività produttive e dell’edilizia, “uno degli aspetti più rilevanti della nuova legge riguarda il sistema della pianificazione comunale, che viene profondamente ripensato per renderlo più semplice, coordinato e orientato alla rigenerazione urbana. Tra le innovazioni più significative:
- attuazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) quale riferimento della pianificazione regionale, superando definitivamente l’impianto fondato sul PURG” – piano urbanistico regionale generale, n.d.r. – “del 1978;
- semplificazione dei rapporti tra Regione e Comuni, con procedure più chiare per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali:
- introduzione di processi di copianificazione tra Regione ed enti locali, anche su scala sovracomunale;
- progressivo superamento della tradizionale logica della zonizzazione rigida, a favore di un approccio basato su ambiti funzionali e sulla capacità dei territori di adattarsi alle trasformazioni economiche e sociali
- forte attenzione alla rigenerazione urbana, al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla riduzione del consumo di suolo e all’adattamento ai cambiamenti climatici”.
Titolo III – Sistemi di attuazione della pianificazione urbanistica (artt. 41-46)
Il Capo I (artt. 41-44) detta le norme in tema di “Perequazione e città pubblica”; il Capo II (artt. 45-46) disciplina il “Monitoraggio delle attività di governo del territorio”.
Gli strumenti attraverso cui si attua la pianificazione urbanistica, disciplinati appunto nel titolo III della legge, sono rappresentati dalla compensazione urbanistica, con obbligo di applicare misure compensative (come la rinaturalizzazione di aree già impermeabilizzate) a fronte di nuove e motivate trasformazioni di suolo (art. 45).
In tale contesto degna di nota è la regolamentazione dei diritti edificatori, attraverso i quali vengono attuate le compensazioni urbanistiche, privilegiando prioritariamente gli ambiti di rigenerazione urbana per promuovere processi di incremento della qualità urbana, ambientale e delle dotazioni urbanistiche.
Infine, gli interventi di valorizzazione immobiliare privata devono assicurare un parallelo e proporzionato beneficio in termini di qualità urbana e ambientale per la comunità (art. 43).
Titolo IV – Potestà regolamentare (art. 47)
Il Capo I (ed unico) prevede l’emanazione di un regolamento di attuazione della legge entro il 17 febbraio 2027. L’art. 47 della legge regionale n. 11/2026 affida al regolamento il compito di disciplinare:
- le modalità di attuazione del bilancio di consumo di suolo, le opere pubbliche di cui all’articolo 5, comma 4, nonché le modalità con le quali gli strumenti di governo del territorio misurano il rispetto del principio della sostenibilità urbanistica ex art. 3, comma 1, lett. f);
- i contenuti minimi dei PTI (Piano territoriale infraregionale), le modifiche che non costituiscono variante al PTI, la procedura della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss., legge n. 241/1990 succ. mod., nonché le forme di coordinamento con la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS;
- la copianificazione del livello intermedio e gli accordi di pianificazione di cui all’art. 27;
- i contenuti minimi del PRC, la procedura, i soggetti e le tempistiche del tavolo di pianificazione;
- i requisiti e contenuti minimi del PAC e del PO (Piano operativo ex art. 46);
- le dotazioni urbanistiche e territoriali e loro modalità di quantificazione, nonché dei progetti di territorio di cui all’articolo 4, comma 5, disciplinati nell’accordo di programma di cui all’articolo 44;
- le forme e modalità attuative degli istituti della perequazione e compensazione territoriale e urbanistica.
Titolo V – Disposizioni transitorie e finali (artt. 48-56)
Il Capo I (artt. 48-52) reca le “Disposizioni transitorie”; il Capo II (art. 53-56) reca le “Disposizioni finanziarie, abrogazioni e conseguenti adeguamenti normativi ed entrata in vigore”.
Come anticipato all’inizio del contributo, la legge è entrata in vigore lo scorso 20 ottobre 2026 ma l’efficacia della maggior parte delle nuove disposizioni è differita all’adozione e all’entrata in vigore delle varianti alla pianificazione comunale e regionale. L’unica eccezione è rappresentata dagli artt. 48, 49 e 50, che contengono le disposizioni transitorie applicabili per gestire la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.
In sintesi, gli strumenti urbanistici e le varianti adottati prima dell’entrata in vigore della variante al PGT continuano a essere disciplinati dalla precedente legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, così come i procedimenti per i quali siano già state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della nuova legge (art. 48). In tale periodo, le varianti agli strumenti comunali vigenti sono regolate dagli artt. 49 e 50 che individuano le modifiche consentite nella fase transitoria e le procedure semplificate per la conformazione degli strumenti urbanistici al PPR.
Conclusione
Vista l’impossibilità di dar conto analiticamente di tutte le disposizioni della legge regionale n. 11/2026, quindi, non ci resta che augurarne buona lettura ai fruitori del sito.
Da ultimo, una sola precisazione: rimane in vigore nella sua quasi totalità il Codice regionale dell’edilizia approvato con L.R. 11 novembre 2009, n. 19, oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo, ivi incluso il recepimento del “Salva Casa” mediante la L.R. 4 luglio 2025, n. 9.
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Governo del territorio e strumenti di piano
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Stella Agostini | 2024
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