Come è noto, ormai da tempo la giurisprudenza amministrativa[1] ritiene che la pergotenda costituisca un intervento rientrante nell’attività edilizia libera quando la funzione principale dell’opera sia svolta dalla tenda e non dalla struttura di sostegno, la quale assume carattere meramente accessorio.
Tale impostazione è riscontrabile anche nel testo dell’art. 3, comma 1, lett. b-ter, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), secondo cui sono liberamente installabili “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”.
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Gli interventi edilizi per opere precarie e gli arredi da esterni
Utilizzare al meglio gli spazi esterni è una legittima aspirazione di ogni proprietario e, normalmente, ciò avviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo: pergolati, tettoie, gazebo ed altri elementi di arredo.
Ma quanti si domandano, prima di procedere, se sia necessario o meno premunirsi di un idoneo titolo abilitativo?
La presente guida, aggiornata con le ultime novità normative (da ultimo la Legge n. 105/2024, c.d. SALVA CASA) e giurisprudenziali, si pone lo scopo di fornire la definizione delle diverse tipologie di installazioni possibili negli spazi esterni e di individuare il relativo titolo edilizio necessario alla luce della giurisprudenza più recente e del dato normativo: solo così, infatti, sarà possibile evitare errori e conseguenti sanzioni.
Lo stile agile e veloce, l’utilizzo di un linguaggio chiaro, unitamente alle immagini e alla rassegna della casistica più interessante rappresentano le caratteristiche del presente volume, utile per professionisti e operatori del diritto, oltreché per tutti coloro che hanno la legittima aspirazione di migliorare i propri spazi esterni.
La presente edizione contiene anche una trattazione degli interventi in regime di edilizia libera nelle regioni italiane a statuto ordinario e in quelle a statuto speciale, ivi comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Mario Petrulli,Avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore. Titolare dello Studio legale Petrulli (www.studiolegalepetrulli.it)
Mario Petrulli | Maggioli Editore 2024
La presenza di elementi laterali di chiusura: il principio generale
Ma che cosa accade se si inseriscono elementi laterali idonei a determinarne la chiusura? Secondo la giurisprudenza:
- “nel caso in cui nella pergotenda si installino delle tamponature laterali idonee a creare volume non si è dinanzi ad un’ipotesi di attività edilizia libera, ma serve un vero e proprio titolo edilizio”[2];
- “Va altresì esclusa la connotazione di pergotenda quando la copertura e/o la chiusura perimetrale presentino elementi di fissità, stabilità e permanenza, anche per una limitata porzione” [3].
Da ciò può desumersi il seguente principio generale: le chiusure laterali sono ammissibili e non snaturano la pergotenda solo se accessorie, di rapida amovibilità ed inidonee, in ragione delle loro caratteristiche, a determinare uno spazio chiuso.
Un recente esempio concreto
Ed infatti, la natura di pergotenda e la sua riconducibilità nell’alveo dell’attività edilizia libera è stata ribadita dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 23 settembre 2026, n. 7039, dinanzi all’installazione di “sistemi di guide e teli avvolgibili laterali idonei a consentire la chiusura perimetrale dello spazio sottostante”: secondo i giudici, la presenza di teli laterali retrattili di effettiva e rapida amovibilità costituivano “indice sintomatico della loro natura accessoria e precaria” e contrastavano “con la qualificazione comunale in termini di stabile ampliamento edilizio”.
Vetrate laterali
Il Consiglio di Stato, sez. VI, nella sent. 27 gennaio 2025, n. 607, ha affermato che “la chiusura con le vetrate laterali, apribili e facilmente amovibili, non fa venire meno la destinazione esterna dello spazio, di contenute dimensioni, così delimitato. Infatti, le vetrate laterali non fanno perdere alla struttura la sua natura precaria né trasformano lo spazio esterno, in quanto ne rendono solo maggiore la vivibilità secondo le indicazioni elaborate dalla giurisprudenza con riferimento alle pergotende”.
Il TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, nella sent. 25 settembre 2023, n. 256, ha ritenuto confermata la natura di pergotenda dinanzi a sottili elementi verticali in vetro posti sui lati della struttura (qualificate dal proprietario come antine frangivento) e che scorrevano su binari direttamente collegati alla stessa, ripiegabili manualmente su sé stessi tramite un sistema di impacchettamento. Secondo i giudici, il carattere di complementarietà delle lastre di vetro rispetto al tendaggio sovrastante non ne comportava necessariamente l’idoneità alla produzione di volumetria. L’“impacchettamento” consentiva, quindi, di escludere che si trattava di “locale chiuso”, con assenza di spazio chiuso stabilmente configurato che, invece, deporrebbe per l’aumento di volumetria e la necessità del titolo abilitativo. La caratteristica della impacchettabilità doveva ritenersi, secondo il TAR, dirimente con la conseguenza che il manufatto realizzato manteneva le caratteristiche di opera ad edilizia libera[4].
Diversamente, il T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, nella sent. 4 agosto 2026, n. 14077, ha escluso la natura di pergotenda liberamente installabile nel caso di chiusura su tre lati “con vetrate totalmente apribili del tipo a pacchetto”; similmente, in precedenza, la medesima sezione, nella sent. 4 maggio 2020, n. 4581, aveva ritenuto non qualificabile in termini di mera pergotenda una struttura in alluminio ancorata alla parete e al pavimento, chiusa sui lati mediante pannelli in vetro richiudibili a pacchetto e scorrevoli, considerato che le caratteristiche dell’opera determinavano una chiusura dello spazio esterno, idonea a creare ulteriore superficie utile.
Plexiglas
Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, nella sent. 18 ottobre 2023, n. 2376, ha ritenuto che non possa considerarsi una mera pergotenda una struttura metallica con telo sovrastante e con lastre di plexiglas imbullonate al pergolato di legno regolarmente assentito, con conseguente chiusura laterale.
Alluminio e vetro
Il T.A.R. Liguria, sez. I, nella sent. 20 dicembre 2021, n. 1076, ha escluso la natura di pergotenda liberamente installabile nel caso di un manufatto chiuso lateralmente con alluminio e vetro, elementi ritenuti idonei a chiudere stabilmente lo spazio, aumentando la superficie ed il volume disponibili, determinando un organismo edilizio autonomo.
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Note
[1] Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 17 febbraio 2026, n. 1256: “La pergotenda o i manufatti analoghi danno vita ad un’opera che per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non solamente non determina la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, ma deve anche trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una “tenda” o una analoga copertura leggera, anche in materiale plastico. Sono al riguardo state elaborate le seguenti condizioni: – deve trattarsi, appunto, di una “tenda” (nei sensi predetti, quindi moderni ed adeguati all’evoluzione dei materiali e del senso estetico), ovvero di un elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzato a una migliore fruizione dello spazio esterno; la struttura deve rappresentare un mero elemento accessorio rispetto alla tenda di copertura, necessario al sostegno e all’estensione della stessa; gli elementi di copertura e di chiusura devono essere non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale”. L’opera con le descritte caratteristiche si differenzia quindi dalla tettoia per presentare una struttura più leggera, non stabilmente infissa al suolo e con una funzione meramente accessoria, consistente nel sostegno e nell’estensione della tenda stessa, presentando elementi di copertura e chiusura facilmente amovibili e completamente retraibili (C.d.S, VII, 2.4.2025, n. 2834 e sez. IV n. 8199/2025)”.
[2] T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 26 marzo 2019, n. 4030, richiamando Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 1° dicembre 2014, n. 5934.
[3] T.A.R. Marche, sez. I, sent. 20 gennaio 2020 n. 46.
[4] In tal senso, i giudici hanno richiamato anche la pronuncia 14 ottobre 2019, n. 6979 del Consiglio di Stato, sez. VI, la quale ha ritenuto che la pergotenda in plastica ritraibile con pannelli laterali di vetro scorrevoli richiudibili a pacchetto non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante e non necessita dunque di titolo abilitativo, posto che l’opera principale non è l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda, e quest’ultima, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio; infatti, la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
In collaborazione con studiolegalepetrulli.it
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