La Legge 5 marzo 1977 numero 54 ha previsto, all’articolo, 1 la celebrazione della Festa dell’Unità nazionale nella prima domenica di novembre. Per effetto di tale articolo cessa di essere considerata festiva, dal 1977, la giornata del 4 novembre.
Se il trattamento in busta paga della festività soppressa e cadente ora di domenica, è identico per la maggior parte dei dipendenti dei settori produttivi italiani, siano essi operai o impiegati, emergono una serie di particolarità nell’edilizia. Analizziamo in dettaglio cosa prevede il CCNL 21 febbraio 2025 per i dipendenti delle imprese edili e affini.
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Il settore dell’edilizia sta costituendo in questi ultimi anni un volano per il nostro Paese grazie agli incentivi fiscali e alla propulsione data dai contributi del PNRR, creando nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per le aziende che attorno ad esso gravitano. Tuttavia il lavoro in campo edile da sempre rappresenta un sistema particolare che deve essere gestito con grande attenzione e prudenza da parte sia dei professionisti del settore, sia delle stesse aziende, bilanciando le offerte economiche ed i piani di avanzamento lavori con gli indici di congruità della manodopera, i versamenti alla Cassa Edile, la sicurezza sul lavoro e il Durc. Il presente libro si pone l’obiettivo di fare da guida per tutti gli operatori del settore: aziende, consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e responsabili della sicurezza, che si trovano quotidianamente a gestire il corretto inquadramento del lavoratore edile, la sua rendicontazione fino alla elaborazione del cedolino paga e delle denunce alle casse previdenziali di competenza. A chiusura del volume sono presenti una serie di esempi pratici che permettono la verifica di quelli che sono i calcoli tipici del mondo dell’edilizia, fornendo contributi e spunti sulla gestione delle aziende edili e offrendo soluzioni operative rispetto ad una novità che rivoluzionerà il settore, ossia la patente a crediti.
MASSIMILIANO MATTEUCCIConsulente del Lavoro in Roma, Milano e Bologna, Socio Nexumstp Spa. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università “La Sapienza” di Roma e presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma. Docente a contratto per Master Universitari di I e II livello. Profes- sore a contratto di “Innovazione digitale e relazioni industriali” presso l’Università “Niccolò Cusano” di RomaSIMONA RICCIConsulente del Lavoro, esperta in edilizia, Docente nel Master di I livello presso l’Università Lumsa di Roma.
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Festività del 4 novembre: quale importo in busta paga per gli operai edili?
L’articolo 17 del CCNL Edilizia industria contempla per la festività soppressa del 4 novembre l’erogazione in cedolino di un importo pari ad otto ore della retribuzione, calcolata sugli elementi di cui al punto 4) del successivo articolo 24.
Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 9,6 ore di retribuzione.
I riposi annui per gli operai edili
Il CCNL Edilizia industria riconosce (art. 5-bis) agli operai edili il diritto di usufruire di permessi individuali retribuiti annui che maturano di un’ora ogni 20 ore (25 ore per gli operai discontinui) di lavoro ordinario effettivamente prestato, fino ad un massimo di 88 ore.
Nel computo delle ore di lavoro sono ricomprese le assenze per malattia o infortunio, indennizzate dagli enti pubblici competenti, nonché per congedo matrimoniale.
A differenza di quanto avviene per gli impiegati e i dipendenti di altri settori produttivi, alla scadenza di ciascun periodo di paga il datore di lavoro è tenuto a retribuire direttamente, in cedolino, il valore economico dei riposi, anch’esso calcolato nel rispetto di quanto prescritto dal CCNL.
Nello specifico, spetta al dipendente una maggiorazione pari al 4,95 per cento, calcolata su taluni elementi della retribuzione (anch’essi definiti dall’art. 5-bis) percepita per le ore di lavoro normale effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività, con esclusione, tuttavia, della festività del 4 novembre.
Gli accantonamenti alla Cassa edile per gli operai
Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e la gratifica natalizia, rispetto a quanto avviene per gli impiegati e i dipendenti di altri settori produttivi, è assolto dal datore di lavoro con la corresponsione al dipendente di una maggiorazione lorda del 18,5 per cento, di cui l’8,5 per cento a titolo di ferie ed il 10 per cento per gratifica natalizia (articolo 18 CCNL).
La suddetta maggiorazione lorda si calcola sulla retribuzione dovuta per le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico, nella misura di otto ore (9,62 ore per gli addetti ai lavori discontinui di semplice attesa o custodia) previsto per le festività, eccezion fatta per la ricorrenza soppressa del 4 novembre.
La base di calcolo della maggiorazione possiamo identificarla, per comodità, come “Imponibile Cassa Edile”. Quest’ultimo importo concorre altresì al calcolo dell’accantonamento alla Cassa Edile, questo pari invece al 14,20 per cento (da trattenere sul netto spettante al lavoratore).
La particolarità del 4 novembre per gli operai edili
In base al combinato disposto dei paragrafi precedenti, per la giornata del 4 novembre, con esclusivo riguardo agli operai interessati dal CCNL Edilizia industria:
- Spetta un trattamento economico erogato in busta paga e a carico del datore di lavoro, calcolato in misura pari ad otto ore della retribuzione;
- Il trattamento economico a titolo di festività del 4 novembre non rientra nella base di calcolo della maggiorazione e dell’accantonamento alla Cassa Edile;
- Il trattamento economico della festività del 4 novembre non concorre al calcolo della maggiorazione del 4,95 per cento, erogata in busta paga per i riposi annui.
Eccezion fatta per il trattamento economico in busta paga, a titolo di festività cadente di domenica, per i dipendenti degli altri settori produttivi non è previsto, per il 4 novembre, alcun accantonamento alla Cassa Edile né tantomeno erogazione di un importo in busta paga a titolo di riposi annui (questi ultimi vengono retribuiti al momento della loro effettiva fruizione da parte del lavoratore).
Festività del 4 novembre per gli impiegati
Agli impiegati spetta (art. 43-bis) un apposito compenso in busta paga, a carico del datore di lavoro, a titolo di festività soppressa del 4 novembre. L’importo, aggiuntivo alla normale retribuzione mensile, è pari a 1/25 della retribuzione stessa.
Quanto descritto per i riposi annui e l’accantonamento Cassa Edile degli operai edili, non vale per gli impiegati. Con riguardo ad esempio ai permessi, questi:
- Maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, fino ad un massimo di 88 ore annue;
- Maturano entro il 31 dicembre di ciascun anno civile e non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo;
- Vengono retribuiti in occasione della loro fruizione da parte del dipendente.
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