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16 Ottobre 2026

Stato legittimo ante 1967: il Comune non può ignorare i precedenti titoli edilizi

Per bloccare lo stato legittimo di un vecchio fabbricato rurale ante 1967, il Comune non può fare riferimento a un modello architettonico astratto ma deve valutare l’edificio in concreto. E non può negare al proprietario attuale di effettuare interventi della stessa tipologia di quelli già autorizzati in passato dal venditore con titoli edilizi regolari.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 6972/2026, nella quale ha fissato un principio chiarissimo: lo stato legittimo di un immobile deve essere ricostruito prendendo come riferimento lo specifico fabbricato reale e i relativi documenti probanti. Se l’amministrazione ha esaminato per decenni elaborati grafici e volumetrici rilasciati sul medesimo compendio senza mai eccepire nulla, il comportamento coerente della PA protratto nel tempo costituisce un principio di prova dello stato legittimo che non può essere smentito da indagini storiche condotte a posteriori.

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Claudio BelcariGià dirigente comunale, è docente presso Università, ANCI, ordini e collegi professionali per le tematiche tecnico-giuridiche in ambito urbanistico, edilizio e paesaggistico. Autore di libri, pubblicazioni e consulente per primarie amministrazioni locali.

 

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Agibilità negata e motivazioni generiche

La controversia è nata dal provvedimento con cui il Comune ha dichiarato l’inefficacia della segnalazione certificata di agibilità presentata dal proprietario di una casa colonica. L’edificio era stato originariamente realizzato dall’ETFAS (Ente per la Trasformazione Fondiaria e Agraria in Sardegna) alla fine degli anni ’50 del secolo scorso.

L’ufficio tecnico comunale aveva bloccato la pratica sostenendo che le planimetrie allegate a una vecchia concessione del 1989 mostrassero superfici e volumi diversi rispetto all’astratto modello dei fabbricati rurali che l’ETFAS era solita erigere in quegli anni. Tuttavia, il Comune non si era basato sui progetti effettivi per la realizzazione degli immobili in questione, ma semplicemente su uno studio tipologico commissionato dal Comune stesso nel 2024. Di qui il ricorso del proprietario che aveva acquistato la casa colonica nel 2023.

No al modello astratto come parametro di abuso

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del privato, definendo l’azione del Comune viziata da un profondo difetto di istruttoria e di motivazione.

Palazzo Spada ha ricordato che l’art. 9-bis, comma 1-bis del d.P.R. 380/2001, nel richiamare i documenti probanti per gli immobili edificati quando non era obbligatorio il titolo edilizio nell’agro, fa riferimento allo specifico immobile e non a una “tipologia” di carattere storico-architettonico.

Nel caso specifico, poi, il fatto che il fabbricato reale differisca dalla “tipologia di base” teorica pianificata dall’ente di bonifica non dimostra affatto la presenza di un abuso edilizio, tanto più che lo stesso studio del Comune ammetteva che quasi nessuna casa colonica della zona era stata costruita rispettando al millimetro quel modello ideale.

Valorizzazione dei precedenti interventi dell’Amministrazione

Ma non solo. Sul fabbricato in questione, il Comune aveva rilasciato nel tempo molteplici titoli, di fatto riconoscendo il suo stato legittimo. Si trattava nello specifico di:

  • concessione edilizia del 1° marzo 1982 per un ampliamento (cella frigorifera);
  • provvedimento di diniego nel 1987, motivato esclusivamente da ragioni di indici volumetrici residui della zona agricola costiera, che in quanto tale presupponeva il calcolo dettagliato e la validazione dei volumi esistenti della casa colonica;
  • concessione edilizia del 21 aprile 1989 per un impianto di scarico, i cui elaborati grafici descrivevano minuziosamente la volumetria del fabbricato (casa e magazzino-rimessa) identica a quella attuale.

In aggiunta a questo risultavano due CIL presentate nel 2023 e nel 2024 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria estesi all’intero edificio, incassate dal Comune senza alcun rilievo interdittivo.

I giudici hanno stabilito che l’esame e l’espresso accoglimento di queste pratiche negli anni costituiscono un “complesso e coerente comportamento dell’Amministrazione protratto nel tempo”. Avendo verificato più volte le cubature e i lotti per rilasciare i titoli successivi, la PA ha ingenerato un legittimo affidamento: se intende negare lo stato legittimo, ha l’onere di produrre una motivazione puntuale e stringente su un abuso certo, e non può limitarsi a rispolverare un modello teorico, peraltro inesistente all’epoca delle costruzioni ed elaborato successivamente.

Stato legittimo e principio di prova

In conclusione, il Consiglio di Stato ha sottolineato che ai fini della dimostrazione dello stato legittimo di un immobile ex art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, costituisce principio di prova anche il “complesso e coerente comportamento dell’Amministrazione protratto nel tempo”, in particolare attraverso il rilascio di titoli abilitativi che presuppongono la conformità urbanistico-edilizia del manufatto.

In presenza di tali elementi, “l’Amministrazione che ne neghi la legittimità deve fornire puntuale e convincente motivazione” , cosa che non è accaduta nel caso in questione in quanto la motivazione risiede esclusivamente nel mero raffronto dell’esistente con un “modello” costruttivo, individuato solo recentemente. Acconto quindi il ricorso del proprietario contro il Comune.

La mappa delle tutele per lo stato legittimo (Consiglio di Stato 6972/2026)

Elemento di verifica urbanistica

Regola

Divieto

Parametro di conformità

Lo stato legittimo ex art. 9-bis D.P.R. 380/2001 si applica allo specifico immobile concreto.

Utilizzo di un “modello tipologico astratto” di carattere storico-architettonico d’archivio

Valore dei titoli successivi

Fanno piena prova se l’istruttoria ha comportato il calcolo e la verifica dei volumi complessivi dell’immobile

Derubricati a semplici “rappresentazioni grafiche” irrilevanti o interventi parziali isolati

Condotta della

P. A.

Il comportamento coerente protratto nel tempo costituisce principio di prova della regolarità

Possibilità di smentire i propri uffici dopo decenni basandosi su studi urbanistici recenti

Onere della prova temporale

Il comune deve dimostrare che le modifiche non siano avvenute in regime di edilizia libera nell’agro

Pretesa che il privato dimostrasse la conformità geometrica a modelli degli anni ’50

Tutela dell’acquirente

Riconoscimento dell’affidamento incolpevole del privato che compra un bene protetto da titoli pregressi

Obbligo del compratore di verificare modelli teorici non censiti in atti formali storici

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Fonte: EdilTecnico

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