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19 Ottobre 2026

Bonus Casa per lavori fai da te: quando serve il tecnico?

Bonus casa per lavori fai da te: un’agevolazione sempre ammessa a patto che i lavori in questione rientrino nella manutenzione straordinaria, ossia non si tratti di semplici riparazioni ma di interventi che comportino una innovazione rispetto alla situazione precedente.

Nel caso di lavori in economia ovviamente la detrazione riguarda il solo acquisto dei materiali, purché pagati con bonifico parlante. Un principio che vale in generale, ma la semplice documentazione su fattura e pagamento è sufficiente anche quando si tratta di risparmio energetico, o serve anche rivolgersi ad un tecnico? Un dubbio frequente. Cogliamo l’occasione di un quesito inviato da un nostro lettore per fare il punto sulle regole.

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Lisa De Simone, Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino e il tecnico. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle materie fiscali ed edilizie.

 

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Il regime del fai-da-te secondo la prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

La disciplina ufficiale, codificata a partire dalla storica Circolare 57/1998 – citata sempre successivamente in tutti gli altri documenti di prassi dedicati alla detrazione – riconosce il diritto all’agevolazione per i lavori eseguiti direttamente dal proprietario dell’immobile, senza l’ausilio di una impresa o di manodopera, purché questi rientrino nell’ambito della manutenzione straordinaria, o del risparmio energetico. Il testo precisa che “In caso di lavori eseguiti in economia, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati”.

Quanto all’edilizia libera, l’Agenzia delle Entrate, in particolare con la Circolare 28/2022, ha chiarito che il fatto che alcune opere non richiedano titoli edilizi non ha alcuna rilevanza sul diritto alla detrazione quando i lavori rientrano, appunto, nella categoria di manutenzione straordinaria. È sufficiente per questo un’autocertificazione che specifichi la tipologia di lavori effettuati.

Manutenzione straordinaria e risparmio energetico

Il quesito del nostro lettore si riferisce ad un intervento di risparmio energetico in edilizia libera, ossia l’acquisto di un materiale isolante (sughero biondo in granuli) che poi sarà utilizzato per isolare un sottotetto stendendo uno strato di venti centimetri, con lo scopo di migliorare l’isolamento termico della stanza da letto che si trova al di sotto del locale da coibentare.

Il lettore si chiede se per avere l’agevolazione per questo intervento è sufficiente farsi rilasciare la fattura dettagliate del materiale ed effettuare il pagamento tramite bonifico parlante, oppure servono anche relazione tecnica e invio della documentazione all’ENEA. Trattandosi della coibentazione di una struttura orizzontale volta a migliorare l’isolamento della zona notte dal caldo estivo e dal freddo invernale, infatti, l’opera incide direttamente sulla trasmittanza termica dell’involucro.

Il rispetto dei requisiti energetici ai fini della detrazione

La possibilità di ottenere la detrazione per ristrutturazione, ossia il Bonus Casa, anche per gli interventi di risparmio energetico, è prevista dalla lettera h) dell’art. 16-bis del TUIR. Nel testo si legge infatti che la detrazione è ammessa anche per gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.

Quindi sì alla detrazione ma nel rispetto della normativa di settore. La normativa di riferimento per i lavori come quelli indicati è il D.M. 26 giugno 2015 (e relativi aggiornamenti), che impone limiti inderogabili di trasmittanza termica per gli interventi sull’involucro edilizio. Quindi, poiché la legge condiziona la legittimità delle detrazioni fiscali al rispetto delle norme nazionali, ai fini della detrazione è necessaria l’attestazione del rispetto dei limiti prescritti dal D.M., ovvero del fatto che l’intervento comporti miglioramenti rispetto alla situazione preesistente. Nel caso specifico, ossia senza attestazione tecnica, l’intervento non può essere qualificato come risparmio energetico ma come semplice manutenzione ordinaria e come tale non è detraibile.

Per gli interventi sull’involucro, in pratica, non è sufficiente la sola documentazione dei materiali perché non dimostra che l’intervento che si andrà a realizzare possa essere davvero efficiente in base a quanto stabiliscono le norme. Quindi senza asseverazione non può avere la detrazione.

Quanto invece alla comunicazione all’ENEA, come chiarito anche nelle istruzioni ai modelli fiscali, nell’ambito del Bonus Casa il mancato invio della comunicazione non fa perdere il diritto alla detrazione.

No al fai da te per gli impianti

Infine, in merito al risparmio energetico è bene ricordare anche che la detrazione per il fai da te non spetta comunque per gli interventi che riguardano gli impianti di climatizzazione in generale, a prescindere dalla relazione del produttore dal produttore. Per questi, infatti, la certificazione di installazione a norma è un requisito indispensabile.

Tabella riassuntiva degli adempimenti per i lavori edili di risparmio energetico in economia

Ambito dell’intervento

Adempimento pratico richiesto

Documento di direfrimento

Risparmio energetico senza opere edilizie

L’intervento rientra in edilizia libera. Sufficiente autocertificazione che attesti la tipologia di lavori

Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022

Spese detraibili ammesse

50% (o 36%) delle spese documentate per l’acquisto dei materiali necessari

Circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998

Modalità di pagamento

Bonifico parlante per ristrutturazione.

Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022

Attestazione trasmittanza termica

Relazione di un tecnico abilitato che certifichi il rispetto dei limiti energetici per la zona di intervento al termine dei lavori

Art. 16.bis TUIR.

Pratica telematica ENEA

Il mancato invio della documentazione all’ENEA nell’ambito del Bonus Casa non fa perdere il diritto alla detrazione

Risoluzione 46/2019. Istruzioni modelli fiscali

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Fonte: EdilTecnico

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