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7 Ottobre 2026

Varianti negli appalti: quando si applicano i limiti del 20% e del 50%

I limiti di esecuzione delle opere di variante, nei settori dei beni culturali e ordinari, senza una nuova procedura, sono stabiliti entro il 20% e del 50% dell’importo contrattuale e costituiscono le variazioni massime consentite, pertanto, che consentono la continuità operativa dell’esecutore originario.

Questa condizione viene applicata sia nel d.lgs. 50/2016 (ora abrogato) che nel successivo d.lgs. 36/2023, anche sulla base dei presupposti e del carattere specifico delle modifiche da realizzare. Approfondiamo.

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Il limite del 20% nei beni culturali

Per quanto riguarda l’ambito dei beni culturali, l’articolo 149, comma 2 del d.lgs. 50/2016 (ora abrogato) regolava la possibilità di variazione fino al 20%, in considerazione della natura dei beni tutelati, indicando solo tre fattispecie quali:

  • le modifiche necessarie alla salvaguardia del bene;
  • per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento;
  • per l’evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Per quanto riguarda l’articolo 21, comma 2 dell’allegato II.18 al d.lgs. 36/2023 sono ripetute testualmente le stesse condizioni e attività indicate al punto precedente.

Per gli interventi riferiti sia alle prescrizioni normative abrogate che vigenti, e in applicazione della disciplina speciale che viene prescritta per i beni culturali ne deriva che il limite del 20%, per espressa specificazione della norma, è applicabile solo alle 3 tipologie di lavori indicate e non si estende alle altre tipologie di modifiche che assumono carattere generale anche se comprese in interventi sui beni culturali (strutture, impianti, opere civili generali). Questa condizione è rafforzata dal fatto che nella norma non è prevista una espressa limitazione al 20% di tutte le altre categorie di lavori relative ai beni culturali né viene definito il limite del 20% come applicabile all’intero intervento.

Questo comporta che la regolazione normativa delle modifiche di natura diversa da quelle “limitate” (salvaguardia del bene, perseguimento degli obiettivi dell’intervento e per l’evoluzione dei criteri della disciplina del restauro) sia riconducibile ai principi generali del codice per le modifiche dei contratti in corso d’opera e contenute nell’articolo 106 del precedente d.lgs. 50/2016 e nell’articolo 120 del d.lgs. 36/2023 e quindi estendibile, per le restanti categorie di lavoro, al 50% di cui al comma 2 dello stesso articolo (era il comma 7 per l’articolo 106 del d.lgs. 50/2016).

L’applicabilità del 50% nei beni culturali

L’articolo 149, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e l’articolo 21, comma 2 dell’allegato II.18 al d.lgs. 36/2023 non disciplinano, pertanto, tutte le modifiche contrattuali di un intervento ricadente nei beni culturali ma limitano al 20% solo le modifiche che si rendono necessarie per: la salvaguardia del bene, il perseguimento degli obiettivi dell’intervento e per l’evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Per le altre tipologie di modifiche (strutture, impianti, finiture, …) resta applicabile la disciplina generale di cui all’articolo 106, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. 50/2016 e all’articolo 120, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. 36/2023 che consente la modifica del contratto senza una nuova procedura a condizione che tale modifica non ecceda il 50% del contratto iniziale, condizione che richiederebbe una nuova procedura. Tali modifiche dovranno rientrare, conseguentemente, nei lavori, servizi o forniture supplementari oppure varianti rese necessarie da circostanze imprevedibili secondo quanto prescritto dagli articoli 106 del d.lgs. 50/2016 e 120 del d.lgs. 36/2023.

Varianti negli appalti: quando si applicano i limiti del 20% e del 50% agliata sett 1 1

Per conformità con il principio del mantenimento dell’equilibrio contrattuale e per restare all’interno del perimetro di modifiche senza una nuova procedura, l’aumento dell’importo contrattuale è limitato alle tre tipologie già indicate per i beni culturali (entro il limite del 20%) e può essere esteso al 50% per le restanti tipologie di lavorazioni da modificare (anche in un appalto di beni culturali) in applicazione di quanto previsto dall’articolo 106, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e dall’articolo 120, comma 2 del d.lgs. 36/2023.

La normativa specifica del d.lgs. 50/2016 e del d.lgs. 36/2023 per le varianti dei beni culturali

Nel d.lgs. 50/2016 (ora abrogato) la procedura delle varianti era disciplinata dall’articolo 106 (per i settori ordinari) e dall’articolo 149 (per i beni culturali).

Disposizioni del d.lgs. 50/20216: nel d.lgs. 50/2016 i settori ordinari sono definiti dall’art. 3, comma 1, lettera gg):

…” gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici;”…

La parte II comprende gli articoli dal n. 35 al n. 163 compresi, includendo, pertanto, sia i settori ordinari che quello dei beni culturali (parte integrante degli stessi settori ordinari) e definisce un inquadramento normativo che anche per le varianti fissa una disciplina generale che, in alcune condizioni, può essere integrata da una disciplina speciale fermo restando, per tutte le altre situazioni, il rinvio a quella generale.

Di fatto quello che accade per le tre fattispecie ricordate (salvaguardia del bene, per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento e per l’evoluzione dei criteri della disciplina del restauro) per le quali la disciplina speciale limita al 20% dell’importo contrattuale originario la possibilità di effettuare delle varianti nei beni culturali senza una nuova procedura. Per le altre lavorazioni, che non rientrando in quelle “limitate”, si applica la disciplina generale e quindi sono eseguibili fino al 50% dell’importo contrattuale iniziale.

In sintesi la limitazione del 20% per le tre fattispecie indicate e riportata nell’articolo 149, comma 2 del d.lgs. 50/20216 (e rinnovata nell’articolo 21, comma 2 dell’allegato II.18 al d.lgs. 36/2023) determina un regime speciale per i beni culturali applicabile solo alle tipologie di modifiche richiamate; nelle altre fattispecie (sempre per i beni culturali) non opera più la disciplina speciale e la regolazione normativa delle altre tipologie di modifiche opera in applicazione dell’articolo 106, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. 50/2016 e dell’articolo 120, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. 36/2023, nelle fattispecie indicate da tali articoli ed entro il limite del 50% dell’importo contrattuale iniziale senza necessità di attivare una nuova procedura.

La normativa specifica del d.lgs. 50/2016 e del d.lgs. 36/2023 per le varianti nei settori ordinari

Disposizioni dell’articolo 106 del d.lgs. 50/2016: l’articolo 106 del d.lgs. 50/2016, nell’ambito delle varianti eseguibili nei settori ordinari senza una nuova procedura prevede principalmente due fattispecie prescritte dal comma 1, lettere b) e c) applicabili, per la condizione di carattere generale, anche ai beni culturali:

…” b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;

2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto; …”

I criteri maggiormente ricorrenti, che supportano le varianti nei settori ordinari (e quindi anche nei casi di categorie generali dei beni culturali) sono:

Varianti negli appalti: quando si applicano i limiti del 20% e del 50% agliata sett 2 1

Lo stesso limite del 50% era applicabile per aumento di importo per varianti senza una nuova procedura di cui all’articolo 106, comma 7 del d.lgs. 50/2016 (ora abrogato).

Disposizioni dell’articolo 120 del d.lgs. 36/2023: l’articolo 120 del d.lgs. 36/2023, nell’ambito delle varianti eseguibili nei settori ordinari senza una nuova procedura prevede principalmente due fattispecie (simili a quelle dell’articolo 106 del d.lgs. 50/2026) prescritte dal comma 1, lettere b) e c) applicabili, per la condizione di carattere generale, anche ai beni culturali:

…” b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze fatti salvi gli ulteriori casi previsti dalla legislazione di settore:

1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;

3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.” …

I criteri che supportano le varianti nei settori ordinari (e quindi anche nei casi di categorie generali dei beni culturali) sono gli stessi riportati nell’ultimo diagramma del paragrafo precedente, ovvero le opere supplementari e gli interventi che si sono resi necessari da circostanze impreviste e imprevedibili.

Anche in questo caso il limite di aumento di importo per varianti senza una nuova procedura del 50% di cui all’articolo 120, comma 2 del d.lgs. 36/2023, ferme restando le specificazioni già riportate in merito all’applicabilità del 20%, nell’ambito dei beni culturali, soltanto a specifiche lavorazioni.

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Fonte: EdilTecnico

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