I dehors consistono in installazioni chiuse parzialmente o totalmente appoggiate ad un fabbricato esistente ovvero separate con struttura autonoma, ma comunque collegate funzionalmente ad un pubblico esercizio di somministrazione, ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti da asporto o, comunque, per tutte le attività che effettuano consumo immediato di alimenti, dotato di bagno per gli avventori.
È pacifico l’orientamento della giurisprudenza secondo cui tale strutture funzionali a soddisfare esigenze permanenti del pubblico esercizio vanno considerati alla stregua di manufatti che alterano lo stato dei luoghi ed incrementano il carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, dovendo invece valutarsi l’utilizzo per fini contingenti, per soddisfare esigenze durature nel tempo, per attività non stagionale[1].
Vediamo una brave rassegna di giurisprudenza in merito, e un caso specifico che conferma questo orientamento prevalente.
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Prontuario generale dell’edilizia
Il Prontuario generale dell’edilizia è un vero vademecum della complessa e articolata materia delle costruzioni edilizie. Analizza tutte le maggiori opere di edilizia residenziale e non residenziale, comprese le varie procedure necessarie alla realizzazione degli interventi, codificate da schede operative di facile consultazione. Il Prontuario è aggiornato alla legge 24 luglio 2024, n. 105, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”. Il volume è organizzato per argomenti, mediante schede operative, all’interno delle quali sono trattate tutte le indicazioni e le informazioni utili alla gestione procedurale di ciascuna attività, al fine di porre il tecni- co nella condizione di poter disporre delle migliori indicazioni necessarie a garantire la completa copertura delle problematiche che sarà chiamato ad affrontare nell’assolvi- mento del suo incarico. Le schede operative di ogni singolo intervento edilizio riportano: • Descrizione dell’intervento (dettagliata nei particolari basilari); • Scheda tecnica (titolo edilizio occorrente, vincoli e quant’altro necessario);• Legislazione di riferimento (relativa all’intervento da realizzare);• Giurisprudenza (massimata relativa alle opere di intervento);• Allegati essenziali (necessari per la richiesta, la realizzazione e il suo utilizzo).Mario Di NicolaArchitetto, ha operato negli Uffici Tecnici di Ente Locale, nei settori Edilizia e Urbanistica; ha redatto numerosi piani urbanistici e progetti di opere pubbliche. È, altresì, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia.
Mario Di Nicola | Maggioli Editore 2024
La giurisprudenza sui dehors: una breve rassegna
In tal senso, la giurisprudenza si è espressa, ad esempio, nei seguenti casi concreti:
- un “dehor chiuso che amplia la superficie utile (per mq. 40,50) e la volumetria di un ristorante”[2];
- “una struttura in ferro “tipo Dehors” di forma rettangolare, pari a circa 54 mq e di altezza pari a 2,40 mt, con copertura a padiglione in pvc, poggiante su pedana in muratore di spessore di circa 20 cm, chiusa da porte e finestre a vetro scorrevoli”[3];
- un “dehor avente dimensioni in pianta di ml 10.40 per ml 3.55, con altezza minima della falda di copertura di m. 2,58, altezza massima ml 3.08 costituito da struttura in alluminio e vetro, chiuso su tre lati con relativa copertura in legno, munita di grondaie e discendenti che si concretizza quale ampliamento di un’attività commerciale integra le caratteristiche di una nuova costruzione”[4];
- una struttura metallica “tipo dehors”, al servizio di un bar, avente come copertura una pergotenda e aperture laterali dotate di avvolgibili in plastica, con superficie interna di circa 20 mq e una capienza di 14 posti a sedere[5];
- arredi dehors poggianti su una pedana di legno, costituita da una struttura di ferro, i cui 12 pilastri poggiavano sulla sede stradale per circa 40 mq, delimitata su tutti e quattro lati da ringhiere ed alla quale si accedeva tramite una scaletta di 4 gradini[6];
- un dehors con struttura in acciaio rivestita in legno di larice, serramenti in alluminio e vetro, chiuso su tre lati e appoggiato, in corrispondenza del lato aperto, ad uno dei fronti principali dell’edificio, con una dimensione di quasi 200 mq. e al servizio di un’attività economica[7].
La recente conferma del Consiglio di Stato
L’orientamento ricordato ha ricevuto l’ennesima conferma dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 24 agosto 2026, n. 6617. I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che la nozione di precarietà non coincide né con la facile amovibilità della struttura, né con le caratteristiche dei materiali impiegati.
Costituisce principio costante, infatti, quello secondo cui la precarietà deve essere valutata in relazione alla funzione oggettivamente assolta dal manufatto e alle esigenze che esso è destinato a soddisfare; in tal senso, è stato recentemente chiarito come «la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante»[8]. Ne consegue che un’opera è qualificabile come precaria soltanto quando sia funzionalmente destinata a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e circoscritte nel tempo, destinate a cessare entro un termine predeterminato o comunque oggettivamente prevedibile[9].
Il Consiglio di Stato ha precisato, altresì, che «la precarietà dell’opera non dipende dalla natura dei materiali utilizzati o dalla sua facile rimovibilità, ma dalla destinazione funzionale del manufatto a soddisfare esigenze temporanee e contingenti» e che «non possono essere considerate precarie le opere destinate ad un’utilizzazione stabile e duratura, ancorché realizzate con materiali facilmente amovibili»[10].
La ratio dell’orientamento risiede nella considerazione che ciò che rileva ai fini urbanistici è l’effetto di stabile trasformazione del territorio derivante dall’insediamento del manufatto. Per tale ragione la giurisprudenza ha costantemente escluso la natura precaria di strutture poste a servizio di attività economiche, commerciali o ricettive, quando risultino destinate ad ampliare in modo stabile la capacità di utilizzo dell’esercizio.
Il caso specifico
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che non può ritenersi una struttura precaria un dehor della superficie di circa 100 mq., dimensione che non può essere considerata marginale rispetto all’organizzazione dell’attività economica esercitata ma, anzi, si integra funzionalmente nell’attività di somministrazione esercitata dal soggetto che ha realizzato l’intervento e che è destinata ad ampliarne stabilmente la capacità ricettiva; parimenti, non sussiste il requisito della temporaneità nel caso di struttura installata da anni.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 3, primo comma, lettera e.5)[11], del Testo unico edilizia (DPR n. 380/2001), il dehor al servizio di un’attività commerciale deve essere considerato intervento di nuova costruzione da realizzare con permesso di costruire.
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Note
[1] TAR Toscana, sez. III, sent. 17 aprile 2018, n. 556.
[2] T.A.R. Liguria, sez. I, sent. 8 ottobre 2020, n. 685.
[3] T.A.R. Toscana, sez. III, sent. 3 dicembre 2020, n. 1583.
[4] T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sent. 7 agosto 2020, n. 292.
[5] T.A.R. Liguria, sez. II, sent. 20 settembre 2023, n. 806.
[6] T.A.R. Basilicata, sent. 8 febbraio 2014, n. 110.
[7] T.A.R. Piemonte, sez. II, sent. 16 ottobre 2023, n. 800.
[8] Consiglio di Stato, sez. I, sent. 14 ottobre 2025, n. 1085.
[9] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 marzo 2013, n. 177.
[10] Ex multis: sez. VI, sent. 28 marzo 2025, n. 2597; sent. 15 gennaio 2018, n. 150 e sent. 1° aprile 2016, n. 1291.
[11] “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;”.
In collaborazione con studiolegalepetrulli.it


