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19 Febbraio 2026

Nuova proroga titoli edilizi: con il Milleproroghe validità fino a 48 mesi

Nuova proroga per la durata dei titoli edilizi: con un emendamento al decreto Milleproroghe in discussione alla Camera è stato infatti spostato di nuovo in avanti il termine di validità per avvio e fine lavori, arrivando ad un periodo complessivo di 48 mesi, ossia 12 mesi in più rispetto a quanto previsto fino ad oggi.

Interessati permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali. Rientrano i titoli rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025, compresi quelli già soggetti a proroghe precedenti per motivi indipendenti dalla volontà del titolare o per Covid. Stessa estensione per le convenzioni di lottizzazione e i piani attuativi.

La proroga è “secca”, per cui sono confermate tutte le altre condizioni in vigore ed è sempre obbligatorio presentare una specifica comunicazione al Comune per ottenere l’allungamento dei termini. Il provvedimento è atteso in Aula a Montecitorio nei prossimi giorni e deve essere convertito in legge entro il 1° marzo.

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Donato Palombellaè giurista esperto in Diritto immobiliare, con oltre trent’anni di esperienza maturata in studi professionali e aziende del settore edile immobiliare. Laureato con lode in Giurisprudenza, ha conseguito un Master per Giuristi d’Impresa all’Uni- versità di Bologna, specializzandosi in opere pubbliche. Autore di numerosi volumi su Edilizia, Urbanistica eContrattualistica immobiliare, collabora con riviste giuridiche di rilevanza nazionale ed è membro di comitati scientifici editoriali. Le sue opere sono presenti nelle principali biblioteche universitarie e istituzionali.Maria Palombellaautrice di vari articoli, ha curato la pubblicazione di monografie su temi giuridici pubblicati da Editori di livello nazionale (Maggioli Editore, Giuffré, Sole24Ore, Legislazione Tecnica). Ha vinto concorsi letterari. Come autrice del volume Olivetti Lekixon 80. Design Made in Italy ha ottenuto ricono- scimenti in Europa e Stati Uniti. Ha partecipato e relazionato a convegni internazionali.

 

Donato Palombella, Maria Palombella | Maggioli Editore

Cinque ritocchi in quattro anni

L’emendamento (art. 9, comma 2-bis, DL 200/2025) interviene con tre modifiche puntuali sull’art. 10-septies, comma 1, del DL 21/2022 nel quale era stata inserita una prima proroga per la validità delle licenze, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi seguiti alla pandemia e all’avvio del conflitto in Ucraina.

Da allora la norma è stata ritoccata a ogni tornata di fine anno con il relativo decreto Milleproroghe. Sono interessati:

  • permessi di costruire rilasciati o formatisi per silenzio assenso (art. 15, DPR 380/2001);
  • SCIA;
  • autorizzazioni paesaggistiche, ordinarie e semplificate (D.Lgs. 42/2004 e DPR 31/2017);
  • dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate;
  • convenzioni di lottizzazione.

Per questi ultimi l’allungamento dei termini riguarda anche i termini dei relativi piani attuativi e qualunque altro atto propedeutico.

Proroga purché non in contrasto con nuove disposizioni urbanistiche

L’allungamento dei termini di validità riguarda anche gli atti interessati da proroghe precedenti. In tutti i casi per avvalersi della nuova possibilità è necessario presentare una domanda al Comune, rispettando le altre condizioni per la validità degli atti previste fin dal 2022.

Quindi anche in questo caso è possibile avviare e proseguire i lavori a patto che:

  • i termini di inizio e/o ultimazione lavori non siano già scaduti alla data della comunicazione;
  • il titolo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o con piani e provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio sopravvenuti prima della data di presentazione della domanda.

Per le convenzioni di lottizzazione e i piani attuativi la proroga opera invece in automatico, fermo restando il requisito di non contrasto con vincoli sopravvenuti.

Interessati anche i titoli edilizi già prorogati

Confermata anche l’applicazione delle norme ad ampio raggio. Resta infatti la validità del testo dell’’art. 10-septies del decreto 20/2022 in base al quale la proroga si applica anche a titoli che hanno già beneficiato di precedenti allungamenti sia per motivazioni “ordinarie” sia per fatti straordinari.

Nel primo caso rientrano le proroghe accordate in base al comma 2 dell’art. 15 del TUE che riguardano fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori. Le altre invece sono le proroghe dei termini concesse in seguito alla pandemia (art. 10, comma 4, DL 76/2020 e art. 103, comma 2, DL 18/2020).

Tabella di riepilogo atti e condizioni

Atto interessato Riferimento normativo Termini prorogati Modalità
Permesso di costruire Art. 15, DPR 380/2001 Inizio e ultimazione lavori Comunicazione al Comune
SCIA Art. 22-23, DPR 380/2001 Inizio e ultimazione lavori Comunicazione al Comune
Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata D.Lgs. 42/2004, DPR 31/2017 Termine di efficacia Comunicazione al Comune
Dichiarazioni e autorizzazioni ambientali D.Lgs. 152/2006 Termine di efficacia Comunicazione al Comune
Convenzioni di lottizzazione e accordi similari regionali Art. 28, L. 1150/1942 Validità, inizio e fine lavori Automatica
Piani attuativi e atti propedeutici Legislazione regionale Validità, inizio e fine lavori Automatica

Condizione comune quella di non essere già scaduti e/o di in contrasto con strumenti urbanistici o vincoli sopravvenuti al momento di presentazione della comunicazione.

Leggi e scarica qui l’emendamento

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Fonte: EdilTecnico

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